I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello per una precisa prescrizione della nostra Costituzione che, all'art. 102, terzo comma, recita: “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia”. Tale partecipazione ha lo scopo principale di attuare un collegamento diretto tra il Popolo, in nome del quale viene amministrata la giustizia, e la Magistratura, organo preposto a tale amministrazione.
Pertanto ogni due anni, negli anni dispari, l'Ufficio elettorale ha il compito di formare gli elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni, per coloro che hanno perduto i requisiti, e di trasmetterli al Tribunale che aggiorna gli Albi in suo possesso.
Il Tribunale provvede ad estrarre a sorte, tra quanti iscritti agli Albi i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare. I cittadini estratti sono convocati dal Tribunale mediante apposita notifica per i colloqui di valutazione. Se valutati idonei non possono rifiutare l'incarico se non per gravi motivi.