A chi è rivolto

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:
gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi:
le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica;
gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.

Descrizione

Ai fini del presente provvedimento, la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011, ha istituito l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (articolo 1, commi 209-214). Sulla base di tale previsione, la Pubblica Amministrazione non potrà più accettare le fatture in forma cartacea, né procedere al relativo pagamento.
L'obbligo decorre a partire dal 6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e dal 31 marzo 2015 per i restanti enti nazionali. A partire dai tre mesi successivi a queste date, le P.A. non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.

Tutte le informazioni utili sulle tematiche, la normativa di riferimento, la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it, dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

Come fare

La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento. 1.4 A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori. 1.5 Per la predisposizione del file della fattura l’Agenzia delle entrate rende gratuitamente disponibili una procedura web, un’applicazione utilizzabile da dispositivi mobile (da ora in poi app) e un software da installare su PC. Per la predisposizione del file della fattura da trasmettere al SdI con software privati sono utilizzate le specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento. 1.6 Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Per i fornitori - con sede in Italia - il processo di fatturazione elettronica verso le PA prevede:
predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA;
firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; invio della fattura al Sistema di interscambio (SdI), mediante uno dei canali previsti dalle Specifiche tecniche dello SdI (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura all’ufficio destinatario della PA;
ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SdI a fronte dell’esito della trasmissione della fattura; conservazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
In fase di compilazione è obbligatorio l’inserimento del codice ufficio della PA (Codice Univoco di Fatturazione) destinatario di fattura elettronica, reperibile sul sito web nella Scheda dell'ente.
Oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente devono essere altresì inseriti i codici CIG e CUP secondo quanto previsto dall’art. 25 del DL n. 66/2014.

Cosa serve

Regolare i rapporti economici con il Comune di Barone Canavese

Cosa si ottiene

Il pagamento delle fatture

Tempi e scadenze

Pagamento 30 gg protocollazione della fattura

Costi

Non prevede alcun pagamento all'ente

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Economici e Finanziari

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Carta dei servizi .PDF [.pdf 474,7 Kb - 10/10/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 10/10/2023 07:33:32

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DECRETO SINDACO n°04 del 17 novembre 2023

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